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Morira' per eutanasia Non della sua malattia PDF Stampa E-mail
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giovedì 20 novembre 2008

ImageETICA E GIUSTIZIA

 «Morirà per eutanasia Non della sua malattia»

 F. Cuccurullo: siamo di fronte a una pericolosa deriva

(E.NEGROTTI – Avvenire 20 Novembre 2008)

 

« Eluana non muore della patologia da cui è affetta, muore di fame e di se­te. Anzi viene fatta morire, quindi si tratta di eutanasia». Il professor Franco Cuccurullo, rettore dell’Università di Chieti e presidente del Consiglio superiore di sanità, è docente di Medicina interna e non condivide affatto – pur rispettandola – la serie di decisioni della magistratura che stanno portando Eluana a morire.

«Parlando da medico, mi resta grande perplessità e rammarico – aggiunge –. Penso che si apra una deriva pericolosa per le persone incapaci ».

Professor Cuccurullo, lei ha dichiarato che l’adempimento delle sentenze della magistratura nel caso di Eluana Englaro configurerebbe un caso di eutanasia. Perché? 
 

Si tratta di eutanasia perché la morte di Eluana sarebbe causata dalla sospensione di idratazione e alimentazione, non dalla patologia di base dalla quale è affetta. Vede, io faccio due esempi: un paziente cui si interrompe un trattamento terapeutico o quello cui si toglie il sostegno alle funzioni vitali. Il primo caso è per esempio una persona affetta da una malattia tumorale allo stadio terminale. Io posso interrompere una chemioterapia che sottopone il paziente a ulteriori sofferenze senza migliorarne le condizioni. In questo caso la morte che sopraggiunge è una conseguenza diretta della malattia da cui è affetto il paziente. Viceversa – è il secondo caso – se a un paziente io sospendo l’idratazione e l’alimentazione non muore per la sua malattia, ma muore di sete e di fame. Non è la malattia che lo fa morire, il decesso non è conseguenza diretta della patologia che lo affligge. Muore per di­sidratazione.

Ma qualcuno sostiene che essendo atti medici sono analoghi. Non è vero?

Torniamo al primo caso. Se sospendo un trattamento chemioterapico a un paziente terminale di cancro che può dare solo disturbi, poi in presenza del­la comparsa di dolori, cercherò di alleviare le sofferenze, userò farmaci antidolorifici. In altre parole, metterò in atto un trattamento palliativo che non risolve la patologia ma lenisce il sintomo. Ma se a quello stesso paziente, alleviato il dolore, tolgo l’acqua, subirà la sofferenza da disidratazione. E se per risolvere il sintomo dolore, io somministravo un antidolorifico, per risolvere i disturbi da disidratazione, la soluzione non è l’antidolorifico. Proviamo a immaginare una persona dispersa nel deserto, che viene ritrovato disidratato: per lenirgli le sofferenze gli somministriamo antidolorifici? No, gli diamo acqua. 
 

Viene anche sostenuto che è ormai opportuno far riprendere il suo corso alla malattia, che è stata come bloccata dai medici quasi 17 anni fa. Non è così? 
 

Non è così. Eluana Englaro non morirebbe della sua malattia, che è in uno stato stabile. C’è una forte spinta vitale in quell’organismo: per fermarla occorre sospendere idratazione e alimentazione. Cosa c’è di diverso dall’eutanasia, o dall’omicidio? Ruotiamo intorno a questi concetti, è difficile discriminare. Diverso era il caso di Piergiorgio Welby. La ventilazione meccanica era la terapia indispensabile alla sostenerlo nella sua malattia, che colpendo i muscoli rendeva impossibile anche la respirazione. La sospensione del funzionamento della macchina portava il paziente a morire della sua malattia. 
 

Qualcuno sostiene anche che Eluana non soffrirebbe, perché la corteccia è totalmente compromessa. Però nel decreto della Corte d’Appello di Milano si prevede un accompagnamento alla morte che fa uso di sedativi e antiepilettici. Che cosa significa?

Siamo di fronte a grandi contraddizioni: povera figlia, non è una vita che si spegne, ma che viene spenta. Io non conosco le condizioni cliniche specifiche, e quindi non mi posso pronunciare oltre un certo limite. Posso dire che esistono test specifici per stabilire se un paziente avverte il dolore. In questo caso credo che la morte sopravvenga per una insufficienza renale legata alla disidratazione progressiva. E finora questa non è la sua patologia. Ho grande perplessità e rammarico di fronte a queste sentenze: penso che si apra una deriva pericolosa per le persone incapaci. 
 «Se a un malato di cancro che sta morendo tolgo la chemioterapia, offro comunque un trattamento palliativo, e non penso certo di smettere l’idratazione».

 
IL DIRITTO STRUMENTO DI VITA PDF Stampa E-mail
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venerdì 14 novembre 2008

IL DIRITTO STRUMENTO DI VITA  

AVALLATA L’EUTANASIA SENZA IL CORAGGIO DI CHIAMARLA PER NOME

(Francesco d’Agostino – Avvenire) Image

Ci sarà modo nei prossimi giorni di approfondi­re la valenza propriamente giuridica della sen­tenza della Cassazione sul 'caso Eluana'. Avremo modo di verificare se l’agonia cui Eluana appare or­mai irrimediabilmente condannata sarà paragona­bile a quella, atroce per la sua lunghezza, di Terry Schiavo. Per ora limitiamoci a richiamare le obiet­tive ricadute biogiuridiche e soprattutto bioetiche di questa sentenza. Ribadisco: bioetiche e non teo­logiche, non dogmatiche, non spirituali, non reli­giose. Non perché queste ricadute non ci siano (an­zi, sono le più importanti), ma perché prima di ap­prodare al piano della teologia e della spiritualità abbiamo il dovere, come cittadini di una società lai­ca e pluralista, di soffermarci e di ragionare pacata­mente sul piano della comune ragione umana, quel piano che tutti ci accomuna, credenti e non cre­denti, quel piano che i magistrati di Cassazione han­no obiettivamente offeso. A seguito dell’iter processuale cui questa sentenza sembra aver posto fine è stato introdotto in Italia un principio che non solo non appartiene alla nostra tra­dizione giuridica, ma che ripugna alla logica stessa del diritto: quello della disponibilità della vita uma­na e soprattutto della vita umana malata. In poche parole, i magistrati hanno avallato l’eutanasia, sen­za avere il coraggio di chiamarla con il suo nome.

 

Non è vero che il caso Eluana sia riconducibile al legitti­mo rifiuto di un trattamento sanitario: alimentare un malato non è sottoporlo a un 'trattamento', ma prendersi cura di lui, in una forma simbolica ben più alta di quella stessa della medicina. E comunque, il solo fatto che esista l’opinione diffusa, anche tra autorevoli medici e scienziati, secondo cui alimen­tare e idratare un malato in stato vegetativo è una forma primaria di sostegno vitale e non una terapia in senso stretto, avrebbe dovuto indurre tutti (e i giu­dici di Cassazione in primo luogo) ad adottare un cri­terio interpretativo restrittivo e non estensivo del­l’articolo 32, 2° comma, della Costituzione, che ri­conosce sì al paziente, come ormai a tutti è noto, il diritto di rifiutare trattamenti sanitari coercitivi, ma non gli dà il diritto di disporre della propria vita.

Continueremo a sentirci ripetere che con questa sentenza si è reso omaggio alla volontà di Eluana. A parte il fatto che la Cassazione ha ritenuto accet­tabili, per fornire la prova di tale volontà, testimo­nianze e indicazioni sullo stile di vita della povera ragazza che sarebbero ritenute risibili ove si doves­se accertare una volontà testamentaria di tipo pa­trimoniale (ma la vita non conta più del denaro?), si deve instancabilmente ribadire che l’autodeter­minazione non può avere rilievo quando si concre­tizza per una scelta irreversibile come quella della morte. È la vita, infatti, e non la morte l’orizzonte nel quale si colloca il diritto. Se diciamo no alla pena ca­pitale, non è perché riteniamo che non sia possibi­le che esistano criminali che la meritino, ma perché è atroce che attraverso una condanna giudiziaria il diritto si faccia strumento di morte. La Cassazione, probabilmente con serena inconsapevolezza, a tan­to invece è giunta. E ancora.

 

Confermando che al padre di Eluana va riconosciuto il potere di ordinare la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione della figlia, la Cassazione ha alterato irrimediabilmente la figura del tutore, cioè di colui cui il diritto affida il compi­to di tutelare soggetti fragili, deboli, incapaci, ina­bilitati, interdetti, alla condizione però di agire sem­pre e comunque nel loro esclusivo interesse. Con­dannandola a morire di inedia, il tutore non solo sottrae a Eluana il bene della vita, ma soffoca ogni sia pur minima speranza di poter fuoriuscire da u­no stato, come quello vegetativo, che non a caso la scienza definisce 'permanente', non 'irreversibile'. Né va sottaciuto il fatto che, con la sua decisione, la Cassazione ha contribuito a offuscare il concetto, già in sé estremamente complesso, di accanimento te­rapeutico, inducendo l’opinione pubblica a ritene­re ciò che non è, cioè che l’assistenza prestata a E­luana, per consentirle di sopravvivere, fosse futile, sproporzionata, indebitamente invasiva, caratte­rizzata dall’uso di tecnologie sofisticate. Non è co­sì che si rende omaggio alla verità. Ma forse l’esito più devastante di questa sentenza sarà quello simbolico: essa avallerà l’opinione a­berrante secondo la quale la sospensione dell’ali­mentazione sarebbe giustificata dal fatto che, in quanto preda di uno stato vegetativo persistente, Eluana avrebbe perso la propria dignità. È un mes­saggio devastante, oltre che colpevolmente umi­liante per i tanti altri malati in stato vegetativo (e per le loro famiglie). Nessuna malattia, nemmeno la più grave, può erodere la dignità dell’uomo, né so­spendere i suoi diritti fondamentali o incrinare il suo diritto alla vita. Che il signor Englaro, e con lui i magistrati che hanno avallato le sue richieste, ab­biano perso questa nobile e antica consapevolezza, prima che suscitare critiche o sdegno suscita un profondo dolore.

 
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